Titolo V, questo sconosciuto

Quali rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali?

Se il dibattito intorno al referendum del 4 dicembre prossimo si è molto concentrato sui temi del superamento del bicameralismo perfetto e sul futuro ruolo del nuovo Senato, in secondo piano è rimasta la consistente parte della riforma dedicata alla revisione del Titolo V della Costituzione – salva la nota eliminazione del riferimento costituzionale alle province. Il titolo V è quella parte della nostra Carta che disciplina i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, il cui più “famoso” articolo è il numero 117, che si occupa di ripartire la potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni.
Ebbene, proprio di questa parte della Costituzione si era occupata la riforma costituzionale realizzata con la l.cost. n. 3 del 2001, che costituiva il più grande intervento di riforma dopo il 1948.
L’attuazione della riforma del 2001, nel concreto atteggiarsi delle nuove sfere di attribuzioni tra Stato e Regioni previste (in cui venivano devolute alle regioni numerose funzioni), ha visto crescere il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale dal 6% del 2000 al 46% del 2013 (sul totale delle pronunce della Corte), specchio di una vasta porzione della legislazione che rimane precariamente in vigore in attesa di essere dichiarata incostituzionale.
Oltre al dato, per così dire “neutrale”, della litigiosità Stato-Regioni è presente nel dibattito pubblico, ma anche in quello costituzionalistico, il tema della necessità di un più poderoso ruolo dello Stato nella legislazione. Già a partire dal 2003 la Corte Costituzionale ha effettivamente, in numerose pronunce, cercato di riaccentrare in capo allo Stato alcune competenze legislative. Questa tendenza, acuita soprattutto durante il periodo della crisi economica, viene confermata dalla riforma costituzionale che, anche per risolvere il già citato problema dell’aumento del contenzioso, prevede di:
- eliminare le materie di competenza concorrente. Per competenza concorrente si intende il fatto che le Regioni possano legiferare all’interno di una cornice di principi dettati dallo Stato. Se la riforma del 2001 vedeva una tripartizione tra materie esclusivamente statali, materie concorrenti e materie regionali nella riforma sottoposta a referendum si prevedono due sole categorie, le materie statali e quelle regionali. Si cerca così di ottenere una semplificazione del quadro complessivo, nonostante la perdurante resistenza di materie che vedranno necessariamente una legislazione di principio dello Stato ed una di dettaglio delle regioni.
- aumentare le competenze dello Stato. Se si va a vedere, al di là della nuova forma bipartita delle materie, il contenuto ed il numero della materie assegnate allo Stato e alle Regioni si nota che esse aumentano da trenta a cinquanta, realizzando così un netto spostamento del baricentro a favore dell’attore statale, tanto da far parlare più di qualche commentatore di  vera e propria “controriforma” rispetto a quella del 2001.
- inserimento della clausola di supremazia. Si prevede che su iniziativa del Governo lo Stato possa legiferare su materie non di sua competenza esclusiva, rendendo così flessibile la bipartizione illustrata al punto precedente. Il Governo però potrà utilizzare questa clausola solo «quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale» (art.117, comma 4). È bene precisare che, nel caso di utilizzo della clausola, la legge con cui lo Stato legifera in materie di competenza delle regioni vede un ruolo del Senato rinforzato: la Camera può discostarsi dalla osservazioni di quest’ultimo solo a maggioranza assoluta.
Difficile comprendere come, nel caso di esito favorevole della consultazione referendaria, si dispiegherà concretamente il sistema fin qui delineato. Certamente rimarranno alcuni interrogativi aperti, come ad esempio se questo sistema sarà in grado di garantire quella «leale collaborazione» tra Stato e Regioni la cui mancanza ha portato alla declaratoria di incostituzionalità della c.d.Riforma Madia (l.124/2015).
Probabilmente molto dipenderà dal futuro atteggiarsi degli attori istituzionali in gioco, prima di tutto le Regioni e i neo-senatori – e la responsabilità del Governo-Parlamento. In ogni caso, una fase di rodaggio e messa a punto del sistema sarà necessaria.

 

di Paolo Rametta - Componente del Centro studi dell’Azione Cattolica Italiana
dal sito
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